• VOLANTINAGGIO E NORME DI LEGGE •

Se hai intenzione di intraprende per la prima volta una campagna di volantinaggio, probabilmente una delle prime cose che ti chiederai è se questa pratica sia in un qualche modo regolata da norme che la disciplinano. Potrebbero esserci molti dubbi, infatti, riguardo le norme e regolamenti sul volantinaggio, che destano sempre molta inquietudine e confusione: giustamente vorrai essere rassicurato sulla regolarità delle varie tipologie di distribuzione di volantini che abbiamo visto anche in precedenti articoli. Se intendi quindi pubblicizzare i servizi che offri come imprenditore o professionista e vuoi utilizzare lo strumento del volantino, prima di tutto assicurati di avere tutte le informazioni necessarie per evitare di andare incontro a sanzioni.

Facciamo quindi un po’ di chiarezza.

Norme sul volantinaggio: cosa puoi fare

Sappi, prima di tutto, che il volantinaggio è un’attività pienamente legale! Tale pratica è garantita da quei princìpi costituzionali di eguaglianza e libertà dell’iniziativa economica privata espressi dai seguenti articoli della Costituzione:

  • Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  • Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

Nel caso del volantinaggio, quindi, non esistono norme di legge che possano consentire a un’Amministrazione Comunale di emanare un provvedimento restrittivo di tale attività, poiché si tratterebbe di una limitazione di un’attività commerciale che è libera e protetta dai diritti costituzionali.

Possiamo quindi distribuire fogli, cartoline, flyer pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, lasciandoli nella cassetta delle lettere o in un altro esercizio commerciale in cui il titolare ti dà il permesso.

Norme sul volantinaggio: cosa non puoi fare

Non è possibile, però, distribuire volantini senza il rispetto di specifiche regole, esiste infatti un insieme di norme che disciplinano la materia. 

Anche se le regole variano a seconda del luogo di riferimento, di solito per autorizzare il volantinaggio si richiede il pagamento di una tassa e la verifica del contenuto lecito del volantino (cioè è necessario che non si tratti di materiale contrario al buon costume, all’ordine pubblico e a norme inderogabili del nostro ordinamento giuridico). Quindi l’attività di volantinaggio non è libera, ma è condizionata dal rilascio di una specifica autorizzazione.

In altre parole, per poter distribuire o consegnare materiale pubblicitario scritto o disegnato su un volantino devi avere un lasciapassare dell’autorità competente.

Per concludere

Abbiamo appurato il fatto che il volantinaggio è una pratica libera e garantita dai diritti costituzionali di uguaglianza e libertà d’iniziativa economica privata, ma la distribuzione di volantini deve essere realizzata nel rispetto delle norme del codice penale e dei regolamenti comunali e provinciali adottati in materia.

Tuttavia, la domanda e i dubbi di cui parlavamo all’inizio di questo articolo non sono né rari né scontati. Perché?

In effetti se ci facciamo caso possiamo trovare, sui quotidiani, fatti di cronaca in cui Amministrazioni Comunali, pur non vietando espressamente questa pratica, tentano di arginare gli “effetti collaterali” negativi che ne derivano, causati da individui non competenti e dall’atteggiamento superficiale verso certi tipi di problematiche.

L’affissione di materiale pubblicitario su luoghi pubblici, cartelli stradali e via dicendo, il rilascio di massicce quantità di volantini nelle cassette condominiali o sui parabrezza delle auto… tutto questo non solo irrita il pubblico ma può creare un disagio di tipo ecologico e di gestione dei rifiuti urbani. Le innumerevole quantità di carta abbandonata per strada produce un accumulo di sporcizia e un costo ulteriore per le casse comunali che devono potenziare il servizio di pulizia.

Affidarsi a una agenzia professionale che eroga servizi di distribuzione volantini come Flyerbox fa in modo che tu possa stare tranquillo dal punto di vista legale e normativo, perché ci occupiamo noi di essere in regola le normative vigenti in ambito di promozione pubblicitaria e di regolamenti territoriali e di stampare la quantità giusta di volantini e distribuirla al giusto target di riferimento, senza sprechi di materiale e di soldi.

Curiosità

Cas. sent. del 17.11.1993: «L’affissione, in luogo pubblico od aperto al pubblico, di manifesti, non inerenti alla propaganda elettorale, al di fuori degli spazi determinati non è prevista dalla legge come reato, ma costituisce un illecito amministrativo. La fattispecie, infatti, è contemplata dall’art. 2, legge 23 gennaio 1941 n. 166 ed, a norma dell’art. 4 della stessa legge, è punita con la pena stabilita dall’art. 663 c.p., che è soltanto l’ammenda in quanto tale era la pena prevista nel testo originario della norma, vigente all’epoca di entrata in vigore della legge n. 166 del 1941 citata».
Fonte: La Legge per tutti

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